Prot.n.4052
A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
VISTO l’art 29, comma 5 del CCNL scuola vigente
VISTO il T.U sulla scuola, D.lgs. 297/94
VISTA la legge 172/17 del 4 dicembre 2017
VISTA la sentenza della Corte dei Conti sez III 19/9/88 n. 177
VISTA la sentenza della Corte dei Conti, Sez. II, 4/12/78 n. 214
VISTA la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623
VISTO il D.lgs. 165/01 sulle competenze del Dirigente Scolastico
VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile
Il Dirigente Scolastico dispone quanto segue:
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VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. L’obbligo di vigilanza sugli alunni durante le attività scolastiche e durante gli spostamenti da un’aula all’altra (es. palestra, atrio, laboratorio), ricade principalmente sui docenti secondo la confermata giurisprudenza esistente.
Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. L’art. 2048 c.c. dispone che “i precettori i e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
Pertanto, in caso di ritardo del docente all’ingresso in aula il collaboratore scolastico del piano prospiciente l’aula è tenuto alla sorveglianza degli alunni fino all’arrivo del docente. Spetta poi al docente di presentare le motivazioni del detto ritardo al Dirigente Scolastico.
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VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso degli edifici sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
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VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DAGLI EDIFICI AL TERMINE DELLE LEZIONI – disposizioni particolari per i plessi “Zoli” e “Marone”
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dagli edifici al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Di seguito si riporta il funzionamento del servizio trasporto comunale e le disposizioni per l’assistenza e la vigilanza degli alunni.
Scuola Anna Frank (classi attualmente situate presso i plessi “Zoli” e “Marone”)
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì termine lezioni ore 13.10
Servizio navetta proveniente da Fiumana con fermata Santa Rosa alle ore 13.10 in coincidenza col termine delle lezioni. Gli alunni sono prelevati da un accompagnatore incaricato dal Comune. La navetta prosegue poi per il plesso “Zoli”: si dispone che gli alunni siano accompagnati alla navetta dai collaboratori scolastici ed assistiti dai docenti in servizio al termine delle lezioni, come previsto dall’art. 29, comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009.
Nei giorni in cui le lezioni terminano alle 16.10, sarà effettuato un servizio navetta con due passaggi:
1° passaggio con servizio navetta proveniente da Fiumana con fermata Santa Rosa alle ore 16.10 in coincidenza col termine delle lezioni. Gli alunni sono prelevati da un accompagnatore incaricato dal Comune. La navetta prosegue poi per il plesso “Zoli”: si dispone che gli alunni siano accompagnati alla navetta dai collaboratori scolastici ed assistiti dai docenti in servizio al termine delle lezioni, come previsto dall’art. 29, comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009. In caso di compresenza dei docenti, è sufficiente la presenza di un solo docente.
2° passaggio con servizio navetta con fermata presso il plesso “Zoli” (orario tra le 16.35 e le 16.45). Si dispone che gli alunni siano sorvegliati dai docenti in servizio al termine delle lezioni. Gli alunni saranno assistiti in aula dai docenti in servizio al termine delle lezioni (in caso di compresenza dei docenti, è sufficiente la presenza di un solo docente) ed accompagnati dal collaboratore scolastico alla navetta.
Scuolabus (destinazioni Predappio e dintorni)
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì termine lezioni ore 13.10
Martedì termine lezioni ore 16.10
Prelievo bambini ore 13.10 oppure 16.10 dalla Zoli con collaboratore scolastico assistito dai docenti in servizio al termine delle lezioni, come previsto dall’art. 29, comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009. In caso di compresenza dei docenti, è sufficiente la presenza di un solo docente per classe. Successivamente lo scuolabus effettua la fermata Santa Rosa per prelevare gli studenti di quinta che frequentano presso la scuola “Marone”: si dispone che siano accompagnati da un collaboratore scolastico.
All’andata gli autisti accompagneranno gli alunni di quinta fin dentro la palestra della scuola secondaria di primo grado.
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VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI – disposizioni particolari per il plesso di Premilcuore
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dagli edifici al termine di ogni turno di attività, si dispone il solo utilizzo dell’uscita della scuola secondaria di secondo grado. Presso la porta di tale uscita si dispone sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
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VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO
La vigilanza durante gli intervalli, essendo questi attività didattica a tutti gli effetti, spetta ai rispettivi insegnanti in servizio. I collaboratori scolastici hanno l’obbligo riconosciuto per legge (sentenza Corte dei Conti sez. III 19/9/88) di vigilare nei corridoi e negli spazi comuni durante l’intervallo e nei cambi d’ora. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’eventuale cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli uffici della scuola o per esigenze impellenti.
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VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
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VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 1769 dell’8 febbraio 2015) gli insegnanti accompagnatori hanno l’obbligo di verificare la sicurezza delle strutture alberghiere prescelte, cioè sono tenuti a “un obbligo di diligenza preventivo” e sono tenuti ad effettuare controllo preventivi delle stanze in cui alloggiano gli alunni. I genitori restano comunque responsabili del comportamento scorretto dell’allievo soprattutto in situazioni ove va dato il dovuto rilievo all’autonomia del soggetto il cui eventuale illecito deriva più che da una carenza di vigilanza da un deficit educativo imputabile alla famiglia ovvero alla cosiddetta culpa in educando.
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VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Si dispone che durante lo svolgimento di qualsiasi attività all’interno dei plessi, le porte in legno corrispondenti alle uscite di sicurezza siano aperte dai collaboratori scolastici e chiuse al termine delle medesime attività.
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SERVIZIO MENSA
Le attività di somministrazione e porzionamento dei pasti possono essere svolte solo da personale in possesso di Attestato di formazione per Alimentaristi.
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DOVERI DEGLI ALUNNI
Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, che assicurano con i docenti il buon funzionamento della scuola, e a seguirne le indicazioni.
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USCITA AUTONOMA DA SCUOLA
L’uscita autonoma al termine delle lezioni da parte dei minori di 14 anni è possibile solo nei casi in cui i genitori abbiano rilasciato l’autorizzazione prevista dalla Legge 172/2017.
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SANZIONI
Il Dirigente Scolastico provvederà a mettere in atto azioni volte alla individuazione di violazioni al presente regolamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Donato G. Tinelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
Anno scolastico: 2019/2020 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
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