Vai al menù principale Vai al menù secondario Vai ai contenuti Vai a fondo pagina
Istituto Comprensivo di Predappio (FC)
ISTITUTO COMPRENSIVO
PREDAPPIO
Via Giovanni Pascoli, 8 - 47016 Predappio (FC) - Tel. 0543 923485 - Fax 0543 922083
E-mail: FOIC813004@istruzione.it - PEC: FOIC813004@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo di Predappio (FC)
Istituto Comprensivo di Predappio (FC)
ISTITUTO COMPRENSIVO
PREDAPPIO
Visualizza circolare
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREDAPPIO
Via Giovanni Pascoli, 8 - 47016 Predappio (FC)

Oggetto: DIVIETO DI FUMO
DIVIETO DI FUMO

Protocollo/Numero: 45
Pubblicata il: 05/11/2018
Destinatari: Genitori, Studenti
Mailing list: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI, COLLABORATORI SCOLASTICI, DOCENTI INFANZIA BAMBI, DOCENTI INFANZIA PETER PAN, DOCENTI INFANZIA PETTIROSSO, DOCENTI PRIMARIA A.FRANK, DOCENTI PRIMARIA SPALLICCI, DOCENTI PRIMARIA ZOLI, DOCENTI SECONDARIA 1° MARONE
Plessi: Scuola Secondaria di primo grado "P.V.Marone", Scuola Secondaria di primo grado di Premilcuore, Scuola Primaria "Zoli" di Predappio, Scuola Primaria "A.Spallicci" di Premilcuore, Scuola Primaria "A.Frank" di Fiumana, Scuola dell'Infanzia "Peter Pan" di Predappio, Scuola dell'Infanzia "Bambi" di Premilcuore, Scuola dell'Infanzia "Il Pettirosso" di Fiumana

Prot. n. 4097

A tutti gli insegnanti dell'Istituto

Al personale A.T.A.

All'Albo

Al sito

OGGETTO: REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

ART.1 Principi

l'Istituto Comprensivo di Predappio con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art.137 del Trattato di Nizza, dall'art.32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo n.6 del 12 gennaio 2016.p

La Scuola inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art.3:lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo STATO – REGIONI del 16/12/04, in base al quale “resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto di fumo a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n.584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”

Art.2 – locali soggetti al divieto di fumo.

È stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

  • atri e ingressi, aule, laboratori, palestre, spogliatoi, corridoi, segreterie, biblioteche, sale adibite a riunioni, sale di attesa, bagni, anti- bagni, locali di servizio, archivi ,sale insegnanti, presidenza e “in tutte le aree all'aperto di pertinenza della Istituzione Scolastica” ( art.51 L.16/1/2003 n.3).

  • Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

  • Uffici e locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.

Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art.3 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto.

Nel presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M.1412/95. Gli incarichi sono attribuiti al personale scolastico operativamente più presente ed a contatto con il pubblico nelle varie articolazioni delle strutture.

È compito dei responsabili:

  • vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazioni delle infrazioni e verbalizzare utilizzando gli appositi moduli di contestazione

  • accertare la corretta apposizione dei cartelli informativi collocati in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizione di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4 Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della L. 28/12/2001 n.448, e dall'art.10 L.689/1991, come modificato dall'art.96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del seguente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art.5 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro di struttura.

Si precisa che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (agenzia delle entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino postale intestato alla tesoreria provinciale (causale: infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo di Predappio (FC)).

I Responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Forlì, così come previsto dall'art. 17 della L.689/1991. Una copia del rapporto va spedita alla Direzione Amministrativa della scuola.

I preposti procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Barbara Casadei)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)


Anno scolastico: 2018/2019
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico

 Visualizzazioni: 503Stampa la circolare 
HTML5+CSS3
Copyright © 2007/2020 by www.massimolenzi.com - Credits
Utenti connessi: 197
N. visitatori: 3061292