Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 34, c.1, 2 - Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero
la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi
gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che
comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione
di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Ferma restando, ove prevista,
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento
di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi
di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
|